Richieste da parte di 19 aziende, 4 milioni e 166 mila ore di corsi attivati per 46mila dipendenti. Sono questi i numeri relativi al Fondo nuove competenze, strumento gestito dall’Anpal e introdotto dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo attraverso il quale le aziende ottengono uno sconto sul costo del lavoro equivalente a massimo 250 ore a dipendente mentre i lavoratori possono seguire corsi di formazione e avere degli sconti sull’orario di lavoro senza vedersi ridurre la busta paga. Ma cos’è e come funziona il fondo?

Introdotto la scorsa primavera con il Decreto Rilancio e una dotazione iniziale di 230 milioni di euro, il Fondo nuove competenze è stato poi rifinanziato dal dl Agosto con ulteriori 200 milioni di euro per il 2020 e altri 300 milioni per il 2021. L’intenzione della Catalfo è quella di renderlo strutturale e di inserirlo tra i progetti del Recovery Plan, definitivamente approvato durante il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre scorsi. Come anticipato,  attraverso questo strumento le imprese possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, in base alle quali una parte dell’orario di lavoro viene usata per percorsi formativi dove vengono coinvolti i dipendenti. Quelle ore di formazione sono appunto “coperte” dal Fondo, anche per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, e con le ultime modifiche introdotte dal Decreto Agosto il suo utilizzo può coprire anche la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Fondo nuove competenze: come funziona

Lo scorso 4 novembre l’Anpal ha pubblicato il bando relativo al Fondo nuove competenze, con tutti i dettagli circa il suo funzionamento e le modalità per farne richiesta. Questo stabilisce che le domande di contributo possono essere presentate da tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dell’impresa entro la scadenza del 31 dicembre 2020. Questo strumento, comunque, sarà operativo anche per tutto il 2021 e a poter beneficiare dei contributi sono i datori di lavoro privati con CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di categoria e sindacati a favore di lavoratori dipendenti o in somministrazione per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze.

La domanda di finanziamento può riguardare la singola azienda o essere cumulativa e deve essere accompagnata dal progetto per lo sviluppo delle competenze e dall’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con i sindacati. L’accordo, nello specifico, deve indicare il numero di lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e le ore dell’orario di lavoro convertite in formazione, entro il limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente. Gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere collegati all’introduzione di “innovazioni organizzative, tecnologiche, di prodotto, di processo o servizi”, oppure fare riferimento allo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare, appunto, l’occupabilità del dipendente.

Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione dall’Agenzia per le politiche attive sul lavoro, chiamata anche a stabilire l’importo del finanziamento da riconoscere al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Al datore viene rimborsato l’intero costo delle ore in riduzione destinate alla frequenza dei corsi di formazione, compresi i contributi; il 70% della quota stabilita viene erogato subito e il saldo alla fine, una volta terminato il percorso di formazione dei lavoratori.

Entro 90 giorni dall’approvazione dell’istanza da parte dell’Anpal i datori di lavoro dovranno concludere i percorsi formativi. Il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali.

Per quanto riguarda infine i soggetti deputati ad erogare le attività formative, questa possibilità è concessa a tutti gli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale, a università e centri di ricerca, istituti tecnici e di istruzione secondaria di secondo grado, centri per l’istruzione degli adulti e altri organismi che svolgono attività di formazione. La formazione potrà essere erogata anche direttamente dal beneficiario del finanziamento, a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari.