La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che per le aziende che assumono donne lavoratrici nel biennio 2021-2022 viene riconosciuto il bonus donne 2021: uno sgravio contributivo del 100% fino ad un tetto massimo di 6.000 euro l’anno.
“In Consiglio dei Ministri abbiamo approvato la Legge di bilancio 2021, con la quale stanziamo oltre 38 miliardi per aiutare il tessuto sociale e produttivo ad affrontare e superare l’emergenza”. Con queste parole, un anno fa, l’ex ministra del lavoro Nunzia Catalfo confermava la volontà di sostenere le lavoratrici e insieme le aziende.
Anche per il 2022 il governo conferma l’impegno rivolto al mondo del lavoro, con particolare attenzione al sostegno alle imprese, con uno specifico riguardo verso i giovani e le donne.
In merito a quest’ultimo punto, è bene anche considerare un altro aspetto di questo genere di soluzione, che è quella della disparità occupazionale tra uomini e donne che, dati alla mano, ci indica una percentuale del 17,9% in più in favore degli uomini. Significa che la disoccupazione femminile è parte di un problema sociale globale.
Quali datori di lavoro possono richiedere lo sgravio
Possono accedere al bonus donne 2021 tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono tuttavia escluse le pubbliche amministrazioni.
Dunque, hanno diritto al riconoscimento del beneficio:
- gli enti pubblici economici;
- gli ex istituti di case popolari;
- le ex Ipab diventate associazioni o fondazioni;
- le aziende speciali, anche in forma di consorzio;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Organizzazioni escluse dall’applicazione del bonus donne 2021
- le Amministrazioni dello Stato, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.
Bonus donne 2021: a chi spetta?
L’esonero trova applicazione “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, come ha chiarito sempre l’Inps.
In particolare sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” coloro che presentano le seguenti condizioni:
- almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, disoccupate, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che risiedono nelle aree svantaggiate, così come indicate dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020”;
- di qualsiasi età, senza impiego retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni in settori “caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere” – chiarisce sempre l’Inps – includendo quindi nell’elenco le professioni che vengono definite ogni anno con un decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- di qualsiasi età e residenza, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Il concetto di “impiego regolarmente contribuito” è riferito non alla forma regolare del pagamento, cioè che questo avvenga in modo legale con tutti i contributi dovuti, piuttosto sotto il profilo della sua durata o remunerazione. Ciò significa che non muta la condizione della donna disoccupata anche un lavoro subordinato inferiore ai 6 mesi né un lavoro autonomo che ha previsto un reddito inferiore ai 4.800 euro o una collaborazione coordinata e continuativa fino a 8.145 euro.
Affinché lo sgravio venga riconosciuto, bisogna che il requisito della disoccupazione sussista alla data dell’assunzione. Nel caso di un’assunzione a tempo determinato insomma, dev’essere la situazione al momento dell’assunzione, e non del rinnovo del contratto o della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Mentre nel caso delle trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente contratto temporaneo (per cui non è stato richiesto l’incentivo), il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Per quali rapporti di lavoro spetta l’incentivo?
Il bonus donne 2021 spetta per:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
La misura vale anche per il lavoro part time e per le assunzioni effettuate dalle agenzie di somministrazione, ma non per il lavoro intermittente, l’apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
A quali condizioni viene riconosciuto l’incentivo?
Affinché il datore di lavoro possa fruire dell’incentivo, è necessario che:
- abbia regolarmente pagato i contributi previdenziali;
- non abbia violato le norme a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetti i contratti nazionali di lavoro, oltre che quelli regionali, territoriali o aziendali firmati dai sindacati più rappresentativi.
L’Inps, nella stessa circolare, ha anche chiarito come viene calcolato esattamente l’incremento occupazionale netto e quali altri incentivi sono cumulabili con le misure del 2021.
I chiarimenti in merito al cd. “Bonus donne 2021” sono stati forniti dall’Inps con il Messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021.